E'
costituita ai sensi degli artt.36 e seguenti c.c. e ai sensi del D.Lgs
n.460/1997 l'Associazione: "BAOBAB "AMICI DI TAMPELLIN O.N.L.U.S."
(ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE). Sia nella denominazione
che in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta a terzi
l’associazione userà la locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale o l’Acronimo O.N.L.U.S. così come previsto dall’art. 10 comma
1 lettera "i" del D lgs 460/97.
L
a sede legale dell'Associazione è in S.Egidio del Monte Albino (SA)
alla via SS. Martiri, 105 . L'Associazione può istituire sedi in Italia
e/o all'estero.
L
a durata dell'Associazione è illimitata.
L'
Associazione ha carattere di volontariato, non ha scopo di lucro, è
apartitica, apolitica ed ha struttura democratica e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale.
L'
Associazione si propone anche in collaborazione con altri organismi
governativi e non, altre associazioni di volontariato, nazionali ed
internazionali, la realizzazione nei Paesi in via di sviluppo, di progetti
finalizzati all'istruzione, alla prevenzione delle malattie, al miglioramento
delle qualità della vita. In particolare ha per oggetto:
- l'invio di medici volontari di qualsiasi specializzazione;
- attività di screening per la prevenzione delle malattie;
- realizzazione di una rete di raccolta attrezzature, computers, libri
e altro materiale di consumo e curarne l'invio;
- divulgazione e informazione, anche attraverso pubblicazioni nel settore
delle attività proprie dell' Associazione, allo scopo di diffondere
una cultura della solidarietà e di trasferire le tecnologie proprie
negli ambienti dei Paesi in via di sviluppo;
- realizzazione di strutture scolastiche, sanitarie, pozzi o completamento
di quelle già esistenti, curando l'aspetto organizzativo, logistico,
nell'ambito di speciali progetti, in collaborazione anche con gli Enti
locali;
- cura nei progetti proposti e da realizzare, dell'aspetto formativo
del personale locale necessario, in modo da renderli pienamente operativi
ed autonomi. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile raggiungimento
degli scopi sociali, ed in particolare della collaborazione degli Enti
locali, anche attraverso apposite convenzioni, della partecipazione
ad altre associazioni, società o Enti aventi scopo analogo o connesso
al proprio. L'Associazione non potrà svolgere attività diversa da quella
di cui sopra, ad eccezione di quelle strettamente connesse e comunque
non in via prevalente. Per il conseguimento dei propri scopi, in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione potrà promuovere
occasionalmente raccolta pubblica di fondi anche mediante offerte di
beni di modico valore o si servizi ai sovventori.
S
ono "associati" coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro
che saranno ammessi dal Consiglio di Presidenza in quanto condividono
gli scopi dell’associazione e sono ritenuti idonei al loro perseguimento
. Gli associati si impegnano a promuovere con i mezzi più idonei le
attività associative.
P
ossono essere "associati" le persone fisiche, gli enti riconosciuti
e gli enti non riconosciuti. Per promuovere la conoscenza e la condivisione
dello scopo sociale, le persone fisiche minorenni possono essere iscritte,
a richiesta in un apposito elenco.
T
utti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti
dell’associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua
che verrà determinata dal Consiglio di presidenza con delibera da assumere
entro il mese di dicembre e valida per il triennio successivo. La quota
associativa e’ intrasferibile.
T
utti gli associati, senza discriminazione alcuna possono candidarsi
a ricoprire le cariche sociali.
L'
ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo
temporaneo, salva la facoltà di recesso.
L
e prestazioni fornite dagli associati non possono essere retribuite.
L
a qualifica di associato si perde per:
- Recesso del socio formalizzato mediante comunicazione scritta inviata
all’Associazione.
- Esclusione per gravi motivi, per inadempienze agli obblighi derivanti
dal presente statuto, per comportamenti contrari ad esso e comunque
per atti che danneggino l’Associazione; Il Consiglio di presidenza può
deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda al versamento
della quota associativa annuale stabilita ai sensi dell'art 9. I soci
recedenti od esclusi non possono riprendere i contributi versati e non
possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
G
li associati si dividono nelle seguenti categoria:
- fondatori;
- ordinari;
- onorari; Sono associati fondatori coloro - persone o Enti che sono
intervenuti nella costituzione dell’Associazione sottoscrivendone l’atto
relativo. Sono associati onorari coloro che hanno concorso con atti
rilevanti allo sviluppo e alla diffusione delle finalità associative.
La nomina a socio onorario è deliberata dall’assemblea degli associati
su proposta del Presidente o del Consiglio di Presidenza.
I
l patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- Quote associative;
- Contributi di privati;
- Contributo dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e
dal ricavato delle manifestazioni e dalle attività organizzate dall'Associazione.
S
ono organi dell’associazione :
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Direttivo;
- il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori .
L
e cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
L'
Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all’art. 6 ed è
ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata almeno
una volta l’anno dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e del
bilancio. L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio
di presidenza lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta
scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.
Ogni socio maggiorenne, qualunque ne sia la categoria, ha diritto di
voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese attinenti
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonchè
la nomina degli organi direttivi.
L'
assemblea nomina il Presidente ed il Consiglio di Presidenza,delibera
sugli argomenti proposti all’ordine del giorno, nomina gli associati
onorari, approva la relazione annuale sull'andamento dell'associazione
, approva gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione elaborati
dal Consiglio di Presidenza . L’assemblea può essere convocata in sede
straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo
scioglimento dell’associazione.
L
e Assemblee ( sia ordinaria che straordinaria) in prima convocazione
sono validamente costituite con la presenza della maggioranza semplice
degli associati (metà più uno). Qualora la maggioranza non dovesse essere
raggiunta in prima convocazione , Le Assemblee sono validamente costituite
in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di soci.
L
e convocazioni delle Assemblee (ordinarie e straordinarie) sono fatte
a mezzo comunicazione scritta e/o elettronica inviata agli associati
almeno 10 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione .
E’ valida la comunicazione effettuata mediate pubblicazione sul sito
della associazione. Nella comunicazione di convocazione dovranno essere
specificati il luogo, il giorno , l’ora e l’ordine del giorno.
O
gni associato ha diritto a un voto .Ogni associato può rappresentare
per delega due associati.
T
utte le delibere sono adottate a maggioranza semplice (metà più 1 )
dei presenti.
L
e deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto ,
sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con
la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
L
a deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata,
sia in prima che in seconda convocazione , con il voto favorevole di
almeno tre quarti dei soci.
L'
Associazione è amministrata da un consiglio di presidenza composto da
tre a cinque membri. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi
membri sono rieleggibili.
I
l consiglio Direttivo è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno
o su richiesa di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni
occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Esso è presieduto
dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere
più anziano di età. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non
partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio di Presidenza decade
dalla carica.
A
l Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione e spettano indistintamente tutti i poteri inerenti,
con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi
membri. I Poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati
a membri del consiglio di Presidenza solo congiuntamente.
I
l Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali
dell’Associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua,delibera
sull’ammissione ed esclusione degli associati, predispone il rendiconto
economico e finanziario della gestione nonche' la relazione annuale
sull'esercizio della gestione.
I
l Consiglio Direttivo cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei
soci,del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del
Consiglio di Presidenza, vidimati .delegando tale compito ad uno dei
suoi membri. I libri di cui al comma precedente devono essere in ogni
momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne
estratti.
I
l Presidente del Consiglio Direttivo dell’associazione è eletto dall’assemblea.
Dura in carica 5 anni, ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza
dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in
particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari
e postali.
I
l Presidente vigila che gli indirizzi e le direttive generali, elaborati
dal Consiglio di presidenza ed approvati dall'assemblea siano conformi
allo scopo dell' Associazione e realizzati attraverso le attività previste
dallo statuto.
I
l presidente , presiede il consiglio di Presidenza.
I
l Presidente custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni
operazione di cassa tenendo aggiornato il libro cassa. La custodia delle
somme e dei valori nonché l’aggiornamento del libro cassa potrà essere
delegata ad un cassiere nominato dal consiglio di Presidenza.
Q
ualora i proventi dell' Associazione superino per due anni consecutivi
il limite previsto dall'Art 25 del D.Lgs 460/97 l'associazione si doterà
del Collegio dei Revisori.
I
l collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti
eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea degli Associati , la quale
designa anche il presidente. Il collegio dei Revisori esercita le funzioni
di controllo contabile dell'Associazuione e ne riferisce all'assemblea.
L'
esercizio sociale si chiude la 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo deve annualmente redigere il bilancio preventivo e consuntivo,
il rendiconto economico e finanziario annuale, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La bozza del rendiconto economico e finanziario -nei dieci giorni che
precedono l’assemblea che lo approva - ed il rendiconto economico e
finanziario - dopo la sua approvazione - devono essere tenuti presso
la sede dell’associazione a disposizione degli associati che lo volessero
consultare e ne volessero chiedere una copia.
E'
fatto divieto all’associazione di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione ameno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuata favore di altre ONLUS
che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria
struttura.
G
li utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente
per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse
direttamente connesse.
L'
associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività
protratta per oltre due anni. L’Assemblea che delibera lo scioglimento
dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di
massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori tenuto
conto delle indicazioni dell’assemblea e dell’organo di controllo di
cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 sceglieranno
l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico
o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
P
er tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro 1°
, Titolo II del Codice Civile, nonchè quelle previste dal D. Lgs 4 dicembre
1997 n. 460 e dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266.